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Bitcoin e implicazioni per il lavoro degli avvocati d’affari

Attualmente i bitcoin sono l’hot topic sia nel mondo della finanza che nel mondo degli affari, dove si sente parlare continuamente di investimenti in bitcoin, di pagamenti con bitcoin, di conferimenti di bitcoin e di futures.
Il principale problema giuridico che si apre rispetto ai bitcoin consiste nell’individuazione della loro natura giuridica.
In Europa, le valute virtuali sono considerate delle rappresentazioni digitali di valore (così definite dall’EBA), non hanno corso legale e non devono essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie. Ad oggi le valute virtuali, con riguardo agli aspetti della loro emissione e gestione, non sono soggette alla vigilanza della Banca d’Italia o di altre autorità nazionali.
Relativamente alla questione dell’inquadramento dei bitcoin, le opzioni ermeneutiche sono molteplici, e i bitcoin potrebbero essere inquadrati, a seconda dell’ottica adottata, quali strumenti di pagamento, strumenti finanziari ovvero prodotti finanziari.
Al momento le poche decisioni delle autorità giurisdizionali concernenti le valute virtuali hanno statuito che queste ultime sono dei mezzi di pagamento contrattuale (si veda sul punto la sentenza della Corte di Giustizia C 264/2014). Pertanto, stante questa presa di posizione della Corte di Giustizia pare potersi escludere l’assimilabilità tra bitcoin e strumenti finanziari, stante il chiaro disposto dell’articolo 1 comma 4 TUF (dal 2018 il comma 2) che esclude gli strumenti di pagamento dal novero degli strumenti finanziari.
Viceversa, riguardo all’inquadramento, è probabile che i bitcoin e le valute virtuali, a seconda dell’uso che delle stesse viene fatto, possano in generale essere annoverate tra i prodotti finanziari tenuto conto dell’aperta definizione di prodotto finanziario di cui all’articolo 1 comma 1 lett. u) la quale, secondo l’orientamento costante della dottrina e della Consob, ricomprende quelle forme di investimento attuate tramite l’impiego di capitale caratterizzate dall’aspettativa di un rendimento e comportanti un rischio in capo al soggetto investitore.
Nel panorama internazionale il Giappone ha riconosciuto il bitcoin quale metodo legale di pagamento, mentre i futures sui bitcoin sono stati ammessi alla negoziazione nel CBOE e nel CME e quindi in mercati regolamentati.
Stante quanto detto finora, i problemi giuridici che si pongono sono molteplici e scaturiscono dalla difficoltà di qualificare giuridicamente i bitcoin. Oltre a ciò, si noti come l’impiego attuale di queste valute virtuali in alcuni stati sembra ombreggiare ulteriori profili regolamentari quali – ad esempio – problemi di rispetto della disciplina della gestione collettiva del risparmio (si pensi alle ICO americane).
Dal punto di vista dell’“avvocato d’affari” la diffusione dell’uso delle valute virtuali costituisce sicuramente un’opportunità in quanto il cliente che volesse cominciare ad operare nel mercato dei bitcoin probabilmente dovrà appoggiarsi ad esperti di diritto regolamentare al fine di ottenere delle opinions in merito a come muoversi nel mercato. Inoltre, è compito dell’avvocato anche delineare contrattualmente quelle tutele che sono solitamente garantite in un settore regolamentato.

Riccardo Marini, Associate CBA

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