Decreto Sostegni bis: dopo il si del Senato, la Camera prende tempo sino al 17 maggio
- di RED-ROM
- in Primo Piano
(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il semaforo verde di ieri del Senato al decreto Sostegni con l’aula che ha confermato la fiducia al governo sul provvedimento con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astensioni. Ora il decreto passa alla Camera per il via libera definitivo ma si discuterà del provvedimento solo il 17 maggio prossimo tenendo presente che il decreto in atto, cioè quello che aveva dettato gli aiuti finora ad imprese e persone fisiche, scadrà il 21 maggio.
Ecco alcune delle misure contenute nel testo già approvate dal Senato e che prevede uno stanziamento di 40 miliardi. Contributi a fondo perduto. Tra le novità c’è una revisione dei contributi a fondo perduto, che allarga la platea di beneficiari. È prevista infatti, dopo l’articolo 1 del decreto, l’introduzione dell’articolo 1 bis che introduce “un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti. Inoltre, questi contributi a fondo perduto non possono essere pignorati.
Esenzione Imu. L’introduzione dell’esenzione della prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che possiedono i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto.
Quindi, sono esenti dal versamento della prima rata Imu i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
A questi si aggiungono i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, anche senza il requisito del calo di fatturato. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Proroga blocco sfratti. Limitati ai casi di morosità e pignoramento. Il blocco è esteso fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Canone Rai. Le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore sono esonerate dal pagamento del canone Rai per il 2021.
Voucher viaggi e concerti. Viene estesa di altri 6 mesi, passando quindi a 24, la validità dei voucher emessi a seguito di viaggi, soggiorni, pacchetti turistici, annullati a causa della pandemia. Il voucher può inoltre essere ceduto all’agenzia di viaggi. Per quanto riguarda i concerti, i voucher potranno essere utilizzati entro 3 anni dall’emissione.
Fondo per genitori separati. Si tratta di una delle principali novità adottate con questo decreto e riguarda l’istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, per garantire a questi l’erogazione dell’assegno di mantenimento. Il fondo prevede la dotazione di 10 milioni di euro e sarà possibile fare domanda per ricevere fino a 800 euro mensili e quindi finanziare per intero o solo in parte l’assegno di mantenimento dei figli.
Canoni di locazione. Un emendamento riguarda l’esenzione del pagamento dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020. Per la misura sono stanziati 45,2 milioni di euro per il 2021 e 10,3 milioni per il 2022.
Reddito di cittadinanza. Un altro emendamento stabilisce la non pignorabilità del Reddito di cittadinanza. Per rendere la misura non pignorabile, questa sarà configurata come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile.
Tutela liberi professionisti. Un emendamento all’articolo 22 del Decreto Sostegni prevede l’inserimento di un articolo 22 bis recante “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio“. Il testo dispone che in caso di inadempimenti da parte del libero professionista circa la trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti, per motivi connessi alla pandemia da Covid-19, questi non producano effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Gli adempimenti vengono quindi sospesi senza decadenza delle facoltà.
Lavoratori fragili. In questo decreto si fa chiarezza sulla questione dell’assenza dal lavoro per i soggetti fragili. Il nuovo testo prevede che non saranno computabili ai fini del periodo di comporto i periodi di assenza dal servizio a partire dal 17 marzo 2020. - (PRIMAPRESS)
Ecco alcune delle misure contenute nel testo già approvate dal Senato e che prevede uno stanziamento di 40 miliardi. Contributi a fondo perduto. Tra le novità c’è una revisione dei contributi a fondo perduto, che allarga la platea di beneficiari. È prevista infatti, dopo l’articolo 1 del decreto, l’introduzione dell’articolo 1 bis che introduce “un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’articolo I del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti. Inoltre, questi contributi a fondo perduto non possono essere pignorati.
Esenzione Imu. L’introduzione dell’esenzione della prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che possiedono i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto.
Quindi, sono esenti dal versamento della prima rata Imu i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
A questi si aggiungono i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, anche senza il requisito del calo di fatturato. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Proroga blocco sfratti. Limitati ai casi di morosità e pignoramento. Il blocco è esteso fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Canone Rai. Le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore sono esonerate dal pagamento del canone Rai per il 2021.
Voucher viaggi e concerti. Viene estesa di altri 6 mesi, passando quindi a 24, la validità dei voucher emessi a seguito di viaggi, soggiorni, pacchetti turistici, annullati a causa della pandemia. Il voucher può inoltre essere ceduto all’agenzia di viaggi. Per quanto riguarda i concerti, i voucher potranno essere utilizzati entro 3 anni dall’emissione.
Fondo per genitori separati. Si tratta di una delle principali novità adottate con questo decreto e riguarda l’istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, per garantire a questi l’erogazione dell’assegno di mantenimento. Il fondo prevede la dotazione di 10 milioni di euro e sarà possibile fare domanda per ricevere fino a 800 euro mensili e quindi finanziare per intero o solo in parte l’assegno di mantenimento dei figli.
Canoni di locazione. Un emendamento riguarda l’esenzione del pagamento dell’Irpef sui canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2020. Per la misura sono stanziati 45,2 milioni di euro per il 2021 e 10,3 milioni per il 2022.
Reddito di cittadinanza. Un altro emendamento stabilisce la non pignorabilità del Reddito di cittadinanza. Per rendere la misura non pignorabile, questa sarà configurata come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di Procedura Civile.
Tutela liberi professionisti. Un emendamento all’articolo 22 del Decreto Sostegni prevede l’inserimento di un articolo 22 bis recante “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio“. Il testo dispone che in caso di inadempimenti da parte del libero professionista circa la trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti, per motivi connessi alla pandemia da Covid-19, questi non producano effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. Gli adempimenti vengono quindi sospesi senza decadenza delle facoltà.
Lavoratori fragili. In questo decreto si fa chiarezza sulla questione dell’assenza dal lavoro per i soggetti fragili. Il nuovo testo prevede che non saranno computabili ai fini del periodo di comporto i periodi di assenza dal servizio a partire dal 17 marzo 2020. - (PRIMAPRESS)