Voli aerei cancellati per il Covid: i voucher avranno validità di 18 mesi. Istituito un fondo salva passeggeri
- di RED-ROM
- in Viaggi e Turismo
(PRIMAPRESS) - ROMA - La querelle sui voucher aerei sembra essere arrivata ad una conclusione con la loro proroga a 18 mesi per tutti i voli cancellati a causa dell’emergenza Covid-19.
La modifica del periodo di validità si estende anche ai “buoni” già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, è stata comunicata dall’Enac in base alla legge n°77 del 17 luglio 2020 (conversione del decreto Rilancio).Pertanto, le compagnie aeree che per motivi di emergenza sanitaria hanno cancellato voli nel periodo 11 marzo-30 settembre e recedono dal contratto di volo entro il 31 luglio possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher, senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso Gruppo societario.Decorsi i 18 mesi dalla data di emissione dei voucher non usufruiti, sarà corrisposto il rimborso dell’importo versato entro 14 giorni dalla scadenza. Per i contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato trascorsi 12 mesi dall’emissione.La stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo da parte del Mibact, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher emessi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure della somma saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa. - (PRIMAPRESS)
La modifica del periodo di validità si estende anche ai “buoni” già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, è stata comunicata dall’Enac in base alla legge n°77 del 17 luglio 2020 (conversione del decreto Rilancio).Pertanto, le compagnie aeree che per motivi di emergenza sanitaria hanno cancellato voli nel periodo 11 marzo-30 settembre e recedono dal contratto di volo entro il 31 luglio possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher, senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso Gruppo societario.Decorsi i 18 mesi dalla data di emissione dei voucher non usufruiti, sarà corrisposto il rimborso dell’importo versato entro 14 giorni dalla scadenza. Per i contratti di trasporto (e quindi per la sola biglietteria e non per pacchetti turistici e servizi accessori) il passeggero può richiedere che il voucher non utilizzato sia rimborsato trascorsi 12 mesi dall’emissione.La stessa legge, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo da parte del Mibact, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher emessi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure della somma saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa. - (PRIMAPRESS)