Prima casa, il bonus per gli under 36. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
- di RED-ROM
- in Società
(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono pronte le regole per ottenere il bonus 'Prima casa under 36' previsto dal decreto Sostegni bis. Ne potrà beneficiare chi intende acquistare una abitazione entro il 30 giugno 2022 ma oltre al limite d'eà fissato a 36 anni bisognerà avere un Isee non superiore 40 mila euro. E' la circolare del direttore dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce i requisiti della nuova agevolazione. Infatti sono previste le esenzioni dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.
Il documento chiarisce anche che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.
Il bonus 'Prima casa under 36', che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita. Questi non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del Tur. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio. - (PRIMAPRESS)
Il documento chiarisce anche che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.
Il bonus 'Prima casa under 36', che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita. Questi non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del Tur. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio. - (PRIMAPRESS)